REVISIONI LEGALI EX D.LGS 39/210

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La STC di Revisione Srl ed il suo team di professionisti sono soggetti abilitati alla Revisione Legale ex D.Lgs 39/2010.

 L’obbligo di revisione del bilancio discende dal complesso normativo qui di seguito sintetizzato.

Decreto Legislativo n.39 del 27 gennaio 2010, che ha modificato gli articoli del Codice Civile relativi al controllo contabile, introducendo, tra l’altro la terminologia “revisione legale dei conti”. In tale Decreto è indicato che, ad eccezione degli enti di interesse pubblico, delle società controllate da enti di interesse pubblico, delle società che controllano enti di interesse pubblico e delle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, le funzioni di controllo contabile possono essere attribuite, in base allo statuto, al Collegio Sindacale o ad una società di revisione/revisore contabile. L’obbligo di nomina di società di revisione/revisore contabile (e non di Collegio Sindacale) si verifica inoltre qualora le società di capitali:

-  siano tenute alla redazione del bilancio consolidato; oppure

-  adottino il modello di governance dualistico o monistico: l’assenza del Collegio Sindacale in questo casi comporta l’obbligo di    affidare il controllo contabile ad una società di revisione/revisore contabile.

Con tale Decreto, in sintesi, tutte le società per azioni sono obbligate alla revisione legale, nei termini previsti dallo Statuto.

Gli obblighi di nomina dell’organo di controllo per le società a responsabilità limitata sono stati ampliati dal rinovellato art.2477 cod.civ. che, sulla base del decreto legislativo attuativo della legge n. 155 del 19 ottobre 2017 (il “nuovo codice della crisi di impresa”), prescrive la nomina del Collegio Sindacale o del revisore/società di revisione per le srl che hanno superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: i) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; ii) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; iii) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità. Resta fermo l’obbligo di nomina della società di revisione per le srl tenute alla redazione del bilancio consolidato o se controllano una società obbligata alla revisione legale.  Le società interessate dalla nuova normativa hanno 9 mesi di tempo dalla data di entrata in vigore per adeguare i loro Statuti.

Oltre ai riferimenti normativi sopraindicati vi sono altre leggi che prevedono l’obbligo di revisione per società operanti in specifici settori; si segnala che dopo l’aggiornamento del Codice Civile ai sensi del Decreto 39/2010 e della legge n.155/2017  la portata di tali leggi è ridotta in quanto l’obbligo di revisione discende in via diretta dal Codice Civile. Il riferimento di seguito riportato ha quindi valore solo per i casi in cui non si applica il Codice Civile e per evidenziare i casi di integrazione dell’attività di revisione prevista dalle leggi in oggetto.

  • Società cooperative, obbligate alla revisione contabile ai sensi del Dlgs n.220/2002, qualora ricadano nelle ipotesi previste dall’art. 11 del sopraindicato Decreto.

  • Società che svolgono distribuzione gas, ai sensi del Dlgs n.164/2000.

  • Società che svolgono distribuzione energia elettrica, ai sensi della legge n.9/1991.

  • Società municipalizzate, ai sensi della legge n.51/1982.

  • Società concessionarie autostradali, ai sensi dalla legge n.498/1992.

  • Imprese di costruzioni, ai sensi del DPCM del 27 febbraio 1988.

  • Società editoriali beneficiarie di contributi, ai sensi della legge n.62/2001, art.18.

  • Casse Edili, ai sensi di Accordo ANCE del 29 luglio 1992.

  • Organizzazioni del sistema Confindustria, ai sensi di Regolamento n.11/92 dell’associazione.

  • Broker di assicurazioni, ai sensi della legge n.792/1984.

  • CAAF, ai sensi della legge 413/1991.

  • Società che ricorrono a finanziamenti agevolati, ai sensi del DPR n.1258/1977.

  • Imprese controllate o finanziate da enti di gestione delle partecipazioni statali, ai sensi della legge n.675/1977.

Chiara Bello